Sez. L, Sentenza n. 1616 del 28/01/2004 (Rv. 569781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione contro uno o alcuni capi della sentenza impugnata - Consumazione del diritto all'impugnazione limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Ricorso della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, parzialmente vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse; né, con riferimento al giudizio di Cassazione, l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio potrebbe ritenersi tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, poiché tale atto - per la sua funzione processuale - sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle suddette allegazioni, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)