Sez. 3, Sentenza n. 139 del 22/01/1971 (Rv. 349511 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO - FINALITA - LIMITI - TUTELA GIURISDIZIONALE - FUNZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO - FINALITA - LIMITI - TUTELA GIURISDIZIONALE - FUNZIONE.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che condiziona l'esperimento dell'Azione giudiziaria alla proposizione dell'istanza in via amministrativa ed all'esaurimento del relativo procedimento, trova la sua ragion d'essere nella presunzione che l' istituto di previdenza, per la sua natura di ente di diritto pubblico, conformera il proprio comportamento a legalita, onde accordera senz'altro la prestazione dovuta all'assicurato in attuazione della volonta di legge, cosi da comporre stragiudizialmente la controversia. Ove questo componimento stragiudiziale non si verifichi, e aperta la via alla tutela giurisdizionale, che si attua non attraverso l'accertamento del vizio dell'atto amministrativo (decisione dell' INPS di rigetto della domanda amministrativa) ma attraverso l'accertamento giurisdizionale del diritto alla pensione, come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)