Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 16/06/1972 (Rv. 358972 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO - CONDIZIONE - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONALITA - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI NON DEDOTTE IN SEDE AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA AL GIUDICE ORDINARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA - TUTELABILITA DAVANTI ALL'AGO - CONDIZIONE - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONALITA - FINALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI NON DEDOTTE IN SEDE AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA AL GIUDICE ORDINARIO.*
Il conseguimento della pensione di invalidita costituisce per il lavoratore un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile avanti al giudice ordinario. L'azionabilita del diritto, tuttavia, e condizionata al previo esperimento della procedura amministrativa prescritta, per il disposto dell'art 460 cod proc civ. quest'ultima norma non e e non e stata ritenuta incostituzionale (Corte costituzionale 16 giugno 1964 n 47) proprio perche non e rivolta a precludere la tutela giurisdizionale ne a conferire poteri decisori all'autorita amministrativa, bensi a consentire a quest'ultima la possibilita di provvedere alla osservanza della legge ed evitare il giudizio. Ne deriva che l'Azione giudiziaria non costituisce una Forma di impugnazione del provvedimento amministrativo, bensi l'espressione del potere del lavoratore di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda, con la conseguenza che il giudice non e chiamato a verificare la legittimita o meno dell'atto amministrativo di diniego per applicarlo o disapplicarlo, bensi ad accertare la fondatezza o meno della pretesa e pronunciare direttamente l'assoluzione o la condanna dell' ente assicuratore. Ulteriore conseguenza dei cennati principi e la facolta dell'assicurato di prospettare al giudice tutte le ragioni che stanno a sostegno della sua pretesa, anche se non fatte valere in Sede amministrativa, ed il potere del giudice di fondare il suo convincimento anche su elementi che non abbiano costituito oggetto di valutazione in quella procedura. (V 139'71, mass n 349511).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)