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Sez. 3, Sentenza n. 11722 del 11/11/1995 (Rv. 494615 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Fondo localizzato in diverse circoscrizioni giudiziarie - Controversia relativa all'esercizio del diritto di ripresa - Determinazione del giudice territorialmente competente - Criteri -.
Stato
decisa il 1995-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494615-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

L'art. 413 cod. proc. civ. riguarda esclusivamente le controversie previste dall'art. 409 stesso codice da trattarsi dal Pretore in funzione di giudice del lavoro e non anche le controversie che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie(art. 409 n. 2). Conseguentemente, in presenza di un fondo localizzato in diverse circoscrizioni giudiziarie, deve trovare applicazione, nella controversia relativa all'esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente di un fondo rustico, l'art. 21 comma 1 cod. proc.civ. il quale stabilisce la competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte del fondo soggetta a maggior tributo verso lo Stato, senza riferimento alla maggiore estensione od importanza che ciascuna porzione riveste nell'economia del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)