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Sez. L, Sentenza n. 705 del 06/02/1982 (Rv. 418497 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418497-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il licenziamento per inadempimento o mancanze dei lavoratori (cosiddetto licenziamento disciplinare), il quale, in via generale, è assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, e non alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che riguardano il diverso caso delle sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, può ritenersi regolato da tale ultima norma, e quindi colpito da nullità (senza però la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970) in caso d'inosservanza di quelle prescrizioni e modalità, solo qualora, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso fra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 dello statuto dei lavoratori o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge n. 604 del 1966. (Conf 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)