Sez. L, Sentenza n. 3127 del 10/05/1986 (Rv. 446136 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - DEDUZIONI DELL'OMESSO ESAME DELLA PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA CONVENZIONALE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE - INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO DI GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - DEDUZIONI DELL'OMESSO ESAME DELLA PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA CONVENZIONALE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE - INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO DI GRAVAME.*
Il ricorso per Cassazione deve contenere la compiuta esposizione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dello oggetto della controversia e per l'esatta individuazione della questione da risolvere, senza necessità di ricorrere ad altre fonti. Pertanto è inammissibile il motivo di gravame con cui il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia tenuto conto della disciplina convenzionale dei licenziamenti individuali, più favorevole di quella legale, senza farsi carico di specificare la normativa contrattuale asseritamente applicabile al caso. (V 2558/83, mass n 427422; (V 1901/83, mass n 426751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)