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Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 11/04/1983 (Rv. 427422 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MERO RINVIO ALLE ALLEGAZIONI DIFENSIVE CONTENUTE NEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427422-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MERO RINVIO ALLE ALLEGAZIONI DIFENSIVE CONTENUTE NEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso per Cassazione presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, risultano inammissibili quei motivi che, anziché precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscono detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni difensive contenute negli Atti del giudizio di merito. (Conf 304/82, mass n 417999; (Conf 1931/82, mass n 419776; (Conf 4540/82, mass n 422517).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)