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Sez. L, Sentenza n. 1184 del 16/02/1983 (Rv. 425971 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA PER VIZIO DI UNA PARTE DI ESSA - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE ALL'INTERA CLAUSOLA.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425971-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA PER VIZIO DI UNA PARTE DI ESSA - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE ALL'INTERA CLAUSOLA.*

Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità. (V 1721/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)