Sez. L, Sentenza n. 1184 del 16/02/1983 (Rv. 425971 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA PER VIZIO DI UNA PARTE DI ESSA - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE ALL'INTERA CLAUSOLA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA PER VIZIO DI UNA PARTE DI ESSA - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPERATIVA - ESTENSIONE ALL'INTERA CLAUSOLA.*
Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità. (V 1721/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)