Sez. L, Sentenza n. 1436 del 18/02/1985 (Rv. 439470 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE DI PROVVIGIONI IN UNA CERTA PERCENTUALE E DI UN MENSILE FISSO IN RELAZIONE AD UNA CERTA QUALIFICA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - CONSEGUENZE - AUMENTO DELLA PARTE FISSA DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - PATTUIZIONE CIRCA LA MISURA DELLE PROVVIGIONI - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE DI PROVVIGIONI IN UNA CERTA PERCENTUALE E DI UN MENSILE FISSO IN RELAZIONE AD UNA CERTA QUALIFICA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - CONSEGUENZE - AUMENTO DELLA PARTE FISSA DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - PATTUIZIONE CIRCA LA MISURA DELLE PROVVIGIONI - PERSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui - in attuazione di una specifica norma di un contratto collettivo aziendale che nel regolamentare la retribuzione rinvii ad un accordo diretto tra le parti la misura delle provvigioni - il datore di lavoro ed il lavoratore abbiano convenuto l'erogazione di provvigioni in una determinata percentuale, oltre ad una corresponsione mensile fissa in relazione ad una certa qualifica attribuita al dipendente, l'accertamento in giudizio del fatto che il lavoratore abbia in realtà espletato mansioni superiori alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro determina soltanto la sostituzione della parte fissa della retribuzione con quella prevista dalla contrattazione collettiva aziendale per la qualifica superiore, ma non comporta il venir meno anche della pattuizione circa la misura delle provvigioni giacché non si verte in ipotesi di nullità parziale di una clausola per contrarietà a norme imperative con il conseguente effetto della caduta dell'intero contesto della stessa, restando la pregressa Determinazione pattizia della parte variabile della retribuzione del tutto efficace senza potere essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, in assenza di una nuova convenzione bilaterale. (V 1184/83, mass n 425971; (V 6917/82, mass n 424580).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)