Sez. 2, Sentenza n. 510 del 09/06/1976 Ud. (dep. 15/01/1977) Rv. 135083 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE.*
Quando il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente a conoscere di un reato di Competenza superiore, spetta al giudice di appello rilevare, anche di ufficio, l'incompetenza per materia del primo giudice. (nella specie, il pretore aveva per errore giudicato il fatto come appropriazione indebita semplice. Su impugnazione del PM, il tribunale aveva dichiarato l'incompetenza del primo giudice, ravvisando nel fatto l'appropriazione aggravata dalla relazione di prestazione d'opera, ordinando, di conseguenza, la trasmissione degli Atti al PM. La suprema Corte ha ritenuto esatta tale decisione ed anche inoppugnabile, come tutte le declaratorie di incompetenza per materia).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 32, Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)