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Sez. 5, Sentenza n. 18672 del 05/02/2007 Ud. (dep. 15/05/2007) Rv. 236916 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Delibera di insindacabilità - Assoggettabilità al termine di cui all'art. 68, comma quinto, Cost. - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236916-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE

In tema di immunità parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quinto, della L. n. 140 del 2003 - disponendo che, qualora il giudice abbia rimesso alla Camera cui il membro del Parlamento appartiene la questione circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dalla predetta Camera - non stabilisce un termine entro il quale tale delibera dev'essere adottata, a pena di inefficacia o di decadenza, con la conseguenza che essa può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima o seconda statuizione di condanna e, in tal caso, è destinata a porre nel nulla l'attività pregressa. La fissazione di tali termini riguarda, invece, l'autorità giudiziaria, la quale fin dal momento della trasmissione degli atti alla Camera deve provvedere alla sospensione necessaria del procedimento, ancorché questa non precluda il compimento di atti non ripetibili e degli atti urgenti, ed essa è destinata a protrarsi sino al momento della deliberazione ovvero non oltre il termine di novanta giorni, decorrente dal momento della ricezione degli atti da parte della Camera interessata, con facoltà di proroga; decorso tale termine, il processo penale deve riprendere il suo corso ma può essere vanificato per effetto di una delibera di insindacabilità che in qualsiasi momento intervenga, ponendo nel nulla l'attività pregressa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 30/06/2003 num. 140 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)