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Sez. 1, Sentenza n. 2853 del 30/11/1967 (Rv. 330446 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - SENTENZA (SULLA) - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - PRONUNZIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO CON INDICAZIONE, COME COMPETENTE, DEL GIUDICE CHE HA DICHIARATO LA LITISPENDENZA - RIPRESA DEL GIUDIZIO INNANZI A QUEST'ULTIMO CON ATTO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330446-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - SENTENZA (SULLA) - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - PRONUNZIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO CON INDICAZIONE, COME COMPETENTE, DEL GIUDICE CHE HA DICHIARATO LA LITISPENDENZA - RIPRESA DEL GIUDIZIO INNANZI A QUEST'ULTIMO CON ATTO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La sentenza dichiarativa di litispendenza, salvo il regolamento di Competenza ex art. 42 cod.proc.civ., esaurisce, definendolo con una decisione attinente alla Competenza, il processo nel quale e pronunciata e non lo sospende soltanto, con la conseguenza che rimane in vita esclusivamente il processo pendente davanti al giudice preventivamente adito. Pertanto, qualora quest'ultimo giudice si dichiari poi, a sua volta, incompetente per territorio, indicando la Competenza del giudice che ha emesso la sentenza dichiarativa di litispendenza, non e possibile la ripresa dello svolgimento del processo davanti a quest'ultimo giudice attraverso la proposizione di una istanza di riassunzione, e la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile. (Cfr. 973-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)