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Sez. 1, Sentenza n. 2371 del 20/03/1996 (Rv. 496460 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere differimento del pagamento dei tributi doganali - Stipulazione di polizza fideiussoria - Pagamento dei tributi da parte del fideiussore - Diritto di regresso nei confronti del proprietario della merce importata - Sussistenza - Comportamento illecito dello spedizioniere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496460-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Quando lo spedizioniere, nello svolgimento delle operazioni doganali per conto del proprietario della merce (in forza di mandato diretto o di subdelega), si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ed all'uopo stipuli con una società di assicurazione polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione, ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, in conformità delle previsioni degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, si deve riconoscere a tale società, che per l'indicato titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, il diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949, 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario - importatore, ancorché il medesimo abbia già versato al proprio delegato la somma occorrente al pagamento di quei tributi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)