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Sez. 1, Sentenza n. 907 del 29/01/1998 (Rv. 512053 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Pagamento differito dei tributi doganali - Stipulazione di polizza assicurativa - Natura fidejussoria della stessa - Configurabilità - Pagamento dei tributi da parte del fideiussore - Diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario della merce importata - Sussistenza - Versamento da parte del proprietario - Importatore al proprio spedizioniere - delegato della somma occorrente al pagamento dei tributi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512053-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Devono ritenersi soggetti passivi dell'obbligazione doganale, oltre al proprietario della merce, tutti coloro (incluso l'operatore doganale) per conto dei quali la merce stessa risulti importata o esportata, e deve, altresì, ritenersi che il contratto stipulato tra l'operatore doganale ed un istituto di assicurazione accreditato presso l'Amministrazione non si collochi nell'ambito della causa assicurativa, integrando, piuttosto, gli estremi del modello legale tipico della fideiussione, che coinvolge il proprietario importatore, il quale resta è tenuto ad osservare (giovandosene) le dilazioni di pagamento concesse dalla dogana allo spedizioniere - operatore abituale, così che, quando quest'ultimo, nello svolgimento delle operazioni doganali per conto del proprietario della merce (in forza di mandato diretto o di subdelega), si sia avvalso della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali stipulando, all'uopo, una polizza fideiussoria (sostitutiva della cauzione ed identificativa dell'obbligazione garantita con il debito inerente a detti tributi, conformemente con le previsioni di cui agli artt. 78 e 79 d.P.R. 43 del 1973) con una società di assicurazioni, a quest'ultima, se escussa dall'amministrazione finanziaria in forza del detto titolo, deve essere riconosciuto il diritto di surrogazione e di regresso (ex artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario importatore, ancorché questi abbia già versato al proprio delegato la somma occorrente al pagamento dei tributi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)