Sez. 3, Sentenza n. 4509 del 15/02/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164202 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - ESTREMI - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - INVITO ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE - CONFESSIONE DELLA VERITÀ - IPOTESI DI DESISTENZA - FATTISPECIE: RISPOSTA POSITIVA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA VALUTA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - ESTREMI - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - INVITO ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE - CONFESSIONE DELLA VERITÀ - IPOTESI DI DESISTENZA - FATTISPECIE: RISPOSTA POSITIVA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA VALUTA.*
In tema di desistenza volontaria, di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., si ha Determinazione libera e non coartata tutte le volte che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori di cause che abbiano impedito il proseguimento dell'Azione o lo abbiano reso assolutamente vano. Pertanto, nel caso di tentativo di esportazione di valuta, desiste volontariamente dall'Azione ed è esente da responsabilità penale colui che, invitato a fare la dichiarazione doganale, confessi la verità. L'invito della autorità, infatti, non costituisce atto di coartazione, ma rappresenta semplice atto di sollecitazione che lascia il soggetto libero di scegliere fra la desistenza dall'Azione e la possibilità di proseguirla utilmente e con notevole grado di probabilità di successo in relazione alla saltuarietà degli Atti di perquisizione. (nella specie gli imputati avevano risposto positivamente alla domanda di rito del finanziere, ponendo a disposizione dell'autorità tutta la valuta in loro possesso). (Conf mass n 151959).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)