Sez. 3, Sentenza n. 1021 del 20/11/1981 Ud. (dep. 02/02/1982) Rv. 151959 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - ESTREMI - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - INVITO ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE - CONFESSIONE DELLA VERITÀ - IPOTESI DI DESISTENZA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - ESTREMI - TENTATIVO DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - INVITO ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE - CONFESSIONE DELLA VERITÀ - IPOTESI DI DESISTENZA.*
Perché si abbia desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56 comma terzo cod. pen. è necessario e sufficiente che la Determinazione del soggetto sia stata libera e non coartata, il che si ha tutte le volte che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta si sia verificata al di fuori di cause che abbiano impedito il proseguimento dell'Azione o l'abbiano reso assolutamente vano. Nel caso di tentativo di esportazione di valuta desiste volontariamente dall'Azione ed è esente da responsabilità penale colui che, invitato a fare la dichiarazione doganale, confessi la verità poiché l'invito dell'autorità non costituisce atto di coartazione ma rappresenta semplice atto di sollecitazione che lascia il soggetto libero di scegliere fra la desistenza dalla Azione e la possibilità di proseguirla utilmente e con notevole grado di probabilità di successo in relazione alla saltuarietà degli Atti di perquisizione. (Conf mass n 149063; (Conf mass n 144811; (Conf mass n 141599; (Conf mass n 133899; (Conf mass n 131603, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)