Sez. U, Sentenza n. 12708 del 18/12/1998 (Rv. 521791 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE | Disciplina ex artt. 22 e 23 legge n. 142/90 - Aziende municipalizzate preesistenti - Applicabilità - Condizioni - Adozione di provvedimenti di adeguamento - Mancanza - Applicazione del R.D. n. 2578/1925 anche in materia di responsabilità amministrativa e contabile - Rinvio alla disciplina dettata dal R.D. n. 383/1934 - Persistenza - Espressa abrogazione della suddetta disciplina - Irrilevanza.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE
Con riguardo alla gestione da parte dei comuni dei servizi pubblici locali a mezzo di aziende speciali, benché debba escludersi la natura meramente programmatica degli art. 22 e 23 della legge n. 142/90 sulle autonomie locali, trattandosi, al contrario, di norme di natura precettiva e di immediata vigenza, tuttavia dette norme non incidono direttamente sulle aziende municipalizzate preesistenti, trasformandole in enti strumentali dotati di personalità giuridica, essendo all'uopo necessaria l'adozione di provvedimenti di adeguamento; in mancanza di tali provvedimenti, le aziende municipalizzate già esistenti al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 142/90 continuano ad essere disciplinate dal R.D. n. 2578 del 1925, con conseguente applicazione delle norme della legge comunale e provinciale per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati, secondo il rinvio operato a detta legge dall'art. 7 R.D. citato, rinvio che deve tuttora ritenersi rivolto al TULCP del 1934, nonostante l'espressa abrogazione di tale legge ad opera dell'art. 64 legge n. 142/90, giacché, avendo il legislatore rinviato nel tempo l'adeguamento delle aziende municipalizzate preesistenti, deve ritenersi che abbia inteso conservare in vigore, fino a tale data, anche le corrispondenti norme in tema di responsabilità, ancorché ad ogni altro effetto abrogate.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)