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Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 10/11/1971 (Rv. 354612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE VARIE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DELLE SCALE DI UNO STABILE IN CONDOMINIO, LA RICEZIONE DELLA POSTA, LA SUA DISTRIBUZIONE NELLE CASSETTE NONCHE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - QUALIFICAZIONE COME LAVORO SUBORDINATO ANZICHE AUTONOMO - CRITERI DETERMINANTI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE VARIE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA DELLE SCALE DI UNO STABILE IN CONDOMINIO, LA RICEZIONE DELLA POSTA, LA SUA DISTRIBUZIONE NELLE CASSETTE NONCHE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - QUALIFICAZIONE COME LAVORO SUBORDINATO ANZICHE AUTONOMO - CRITERI DETERMINANTI.*

Ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro autonomo del rapporto avente per oggetto la pulizia delle scale e delle altre parti comuni di uno stabile condominiale, la ricezione della posta e sua distribuzione tra le rispettive cassette, l'accensione delle luci, nel periodo invernale, l'avviamento, il controllo e lo spegnimento del bruciatore dell'impianto di riscaldamento, non sono univoche e decisive le circostanze che per l'opera di pulizia non possono stabilire ne l'ora ne la durata, ne indicati i mezzi da impiegare; che non risultasse l'esistenza di potere direttivo, organizzativo e disciplinare, da parte del condominio, nonche un controllo sull'opera svolta; e non vanno, viceversa trascurate - al fine dell'eventuale qualificazione come rapporto di lavoro subordinato - la corresponsione di un salario mensile, in misura unica e fissa per tutte le incombenze; e le Disposizioni normative, quali quelle di cui al contratto collettivo 30 aprile 1938 (dotato di efficacia erga omnes), e della legge 4 febbraio 1958, n 23, riguardanti i lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani adibiti ad abitazione, in cui le prestazioni come quelle innanzi indicate sono considerate come oggetto tipico di lavoro subordinato e mai di lavoro autonomo, che e pertanto da considerarsi eccezionale alla stregua delle richiamate norme, e dunque desumibile soltanto da elementi ben certi e determinanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 04/02/1958 num. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)