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Sez. L, Sentenza n. 3500 del 24/05/1986 (Rv. 446440 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446440-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, l'Onere del creditore, il quale chieda, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il riconoscimento del maggior danno per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, di allegare e dimostrare tale pregiudizio patrimoniale, non esclude il potere del giudice di utilizzare in proposito, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, anche presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore medesimo, e, quindi, anche di fare riferimento ai parametri forniti dagli indici ufficiali dei prezzi al consumo, quando si tratti di "modesto consumatore", cioè di persona che abitualmente impieghi il denaro per gli ordinari bisogni della vita. Il suddetto potere assume particolare consistenza nel caso di controversia soggetta al rito del lavoro, alla stregua dell'ampia facoltà del giudice di ricorrere a valutazioni equitative (art. 432 cod. proc. civ.), nonché di procedere, pure in Sede d'appello, al libero interrogatorio delle parti, per desumere da esso elementi di convincimento. (V 3776/79, mass nn 400217, 400218 e 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)