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Sez. L, Sentenza n. 1016 del 02/02/1998 (Rv. 512122 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Valutazione della gravità del fatto in relazione al rapporto fiduciario - Criteri - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie relativa a sanzione del licenziamento ritenuta sproporzionata per eccesso rispetto al fatto contestato ed astrattamente previsto dal ccnl come giustificativo del licenziamento.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512122-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento disciplinare e o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sanzione del licenziamento non proporzionata, in quanto eccessiva, alla gravità dell'addebito contestato al dipendente SIP che, in seguito ad un guasto alla linea della propria utenza, aveva collegato provvisoriamente quest'ultima ad un telefono di servizio per avere notizie della figlia ammalata, ancorché il ccnl prevedesse come fatto giustificativo del licenziamento la falsificazione di apparecchiature al fine di ottenere indebiti vantaggi personali).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)