diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15004 del 21/11/2000 (Rv. 541938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Estremi - Fattispecie relativa a licenziamento di funzionario bancario per addebiti relativi all'apertura di conti correnti e concessioni di credito a favore di soggetti inaffidabili.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione dei riportati principi e per vizio di motivazione nella valutazione dei fatti accertati, la sentenza impugnata, che aveva accolto l'impugnativa del licenziamento intimato ad un funzionario di banca, cui era addebitato di avere consentito l'apertura e la gestione di conti correnti a favore di persone familiarmente legate con soggetti negativamente conosciuti e valutabili ai fini bancari, nonché di avere concesso affidamenti bancari, immediate disponibilità di assegni, ecc. a soggetti inaffidabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)