Sez. L, Sentenza n. 7148 del 29/08/1987 (Rv. 455293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - INERZIA NELLA RICHIESTA DEL COMPENSO O RAPPORTO DI CONVIVENZA - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO - INERZIA NELLA RICHIESTA DEL COMPENSO O RAPPORTO DI CONVIVENZA - INIDONEITÀ.*
Il principio che ogni determinata attività, oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, trova limite nella prova contraria, ossia che tale attività sia stata effettuata a titolo gratuito affectionis vel benevoluntatae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore d'opera intendeva trarre, senza che tale prova possa consistere nella semplice inerzia, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione lavorativa, né nel mero rapporto di convivenza, ma deve essere desunta dalla volontà originaria delle parti unitamente alle modalità di svolgimento del rapporto. (V 7518/86, mass n 449234; (Conf 5550/85, mass n 442753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)