Sez. U, Sentenza n. 3311 del 14/10/1975 (Rv. 377439 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - NUOVA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DELL'AGO - SUSSISTENZA - DEROGA - INNOVAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - NUOVA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DELL'AGO - SUSSISTENZA - DEROGA - INNOVAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'art 409, n 5, cod proc civ, nel nuovo testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973, n 533, il quale annovera tra le controversie individuali di lavoro anche i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, non ha inteso innovare, in materia di giurisdizione, ma si e limitato a innovare in materia di Competenza dei giudici ordinari, entro l'ambito della loro preesistente giurisdizione, come si evince dalla precisazione finale di detta disposizione: 'sempreche non siano devoluti dalla legge ad altro giudicè, precisazione corrispondente a quella che gia figurava nel precedente testo dell'art 429, n 4, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)