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Sez. U, Sentenza n. 2168 del 06/05/1978 (Rv. 391555 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE INERENTI A RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGHE EX ART 409 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391555-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE INERENTI A RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGHE EX ART 409 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie inerenti a rapporto di pubblico impiego, ai sensi e nei casi di cui agli artt 29 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, non trova deroghe per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art 409 cod proc civ (art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), il quale nel devolvere al pretore, con il rito del lavoro, anche le cause relative ai rapporti di lavoro con dipendenti di enti pubblici, fa espressamente salva l'applicabilita delle leggi che prevedano la Competenza giurisdizionale di giudice diverso da quello ordinario. (V 253/76, mass n 378910; (V 3311/75, mass n 377439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)