Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 11/10/1966 Ud. (dep. 10/01/1967) Rv. 103142 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - PRESUPPOSTI - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO - FORME DOVUTE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - PRESUPPOSTI - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO - FORME DOVUTE.*
L'elezione di domicilio, attraverso la quale l'imputato manifesta la volonta che gli Atti di un procedimento siano notificati in un determinato luogo e presso una determinata persona, presuppone necessariamente la esistenza di un rapporto fiduciario fra domiciliatario e imputato, in virtu del quale il primo si impegna a riceversi gli Atti destinati al secondo ed a tenerli a sua disposizione. E proprio in considerazione di questo presupposto che le notifiche regolarmente fatte al domicilio eletto ai sensi dell'art 171 cod proc pen sono accompagnate dalla presunzione di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Se, percio, il domiciliatario rifiuta di ricevere l'atto, tale rifiuto, dimostrando che il menzionato rapporto non sussiste o e rescisso, fa venire meno il presupposto della ricordata presunzione e determina la inidoneita della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa ricollegati dalla legge, di tal che, come e espressamente previsto dall'ultimo comma del ricordato art 171 cod proc pen per i casi di insufficienza o inidoneita dell'elezione di domicilio, alle notificazioni deve provvedersi a norma degli artt 169 e 170 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)