Sez. 3, Sentenza n. 15524 del 07/12/2000 (Rv. 542519 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA | Impugnabilità con ricorso per regolamento di competenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)