Sez. U, Sentenza n. 9337 del 25/10/1996 (Rv. 500217 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA | Ordinanza emessa dal tribunale, in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Impugnabilità con ricorso per regolamento di competenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) e successive modificazioni, è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza emessa dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669, terdecies, cod. proc. civ. (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale aveva respinto il reclamo contro un provvedimento di reintegrazione di un lavoratore nel posto di lavoro, che il pretore aveva emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., respingendo un'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)