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Sez. 2, Sentenza n. 2921 del 11/12/1967 (Rv. 330578 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330578-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI*

La norma che prescrive, sotto sanzione di inammissibilita, la indicazione nel ricorso per Cassazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza, deve ritenersi osservata anche nel caso che sia stata omessa l'indicazione dell'ufficio del registro presso il quale il deposito e stato effettuato, ma siano indicati gli altri estremi (data, somma, causale e numero) della quietanza. (Conf. 326304, 324701, 324070, 323240, 177-65, 1964-65, 1767-65, contra. 322604, 322165, 321225, 320063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)