Sez. 1, Sentenza n. 397 del 18/02/1967 (Rv. 326304 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Agli effetti dell'art.366 n.5 cod.proc.civ., deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione qualora nella trascrizione della bolletta di deposito sia stata omessa l'indicazione dell'ufficio del registro presso il quale il deposito e stato effettuato, mentre risultano menzionati il numero della relativa quietanza, la data e la causale del versamento, dovendosi ritenere che la controparte, sulla base degli offerti elementi, puo verificare la bolletta di deposito allegata agli Atti e, constatata in essi l'indicazione dell'ufficio del registro, puo controllare se l'adempimento sia stato eseguito. (Conf. 324701, 324070, 323240 contra 322604, 322165, 321225, 320063).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)