Sez. 3, Sentenza n. 2835 del 13/10/2011 Ud. (dep. 24/01/2012) Rv. 251890 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Affidamento per ragioni di custodia - Presupposto - Formale affidamento del minore all'imputato da parte dell'esercente la potestà genitoriale - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
La condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.), prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)