Sez. 3, Sentenza n. 16349 del 30/01/2015 Cc. (dep. 20/04/2015) Rv. 263577 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Condizione di affidamento ex art. 609 quater, comma primo, n. 2, cod. pen. - Autista di autobus di linea - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Differenza con autista di scuolabus.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 quater, comma primo, n. 2, cod. pen., non è configurabile nei confronti del conducente di autobus di linea, in assenza di un esplicito atto di affidamento da parte dei genitori. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'autista di un autobus di linea possa ritenersi avere automaticamente in affidamento i minori a bordo della vettura da lui condotta, poiché sulla stessa la presenza di tali soggetti è solo eventuale, a differenza di quanto accade nello scuolabus, che è mezzo ontologicamente deputato al trasporto di minori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)