Sez. 3, Ordinanza n. 21807 del 02/08/2024 (Rv. 672045-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
A norma dell'art. 38 c.p.c., è tempestivo il regolamento di competenza avanzato dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all'udienza di trattazione successiva ad un'altra di mero rinvio, la cui celebrazione è vietata dall'ordinamento in considerazione della finalità, costituzionalmente recepita, della ragionevole durata del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, successiva ad altra celebrata in seguito ad un rinvio disposto "per i medesimi incombenti").
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)