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Sez. 3, Ordinanza n. 32378 del 11/12/2025 (Rv. 677097-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Art. 38 c.p.c. (come modificato dal d.lgs n. 164 del 2024) - Termine per il rilievo d’ufficio dell'incompetenza - Decreto ex art. 171-bis c.p.c. o prima udienza di trattazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677097-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di regolamento di competenza, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c.), per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se "espressamente" effettuato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica detta norma, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di "espressa" riserva assunta nella stessa udienza, avendo detta limitazione al regime

della rilevabilità dell'incompetenza (su istanza di parte e d'ufficio) lo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni e di evitare che rilievi tardivi possano vanificare l'attività già svolta, ritardando l'esito naturale dei giudizi.

Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. del 2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)