Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269936 - 01
SPORT - IN GENERE | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di commercio di sostanze dopanti ex art. 9 L. n. 376 del 2000 - Delitti di esercizio abusivo della professione di farmacista ex art. 348 cod. pen. e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ex art. 445 cod. pen. - Rapporto di specialità.
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Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e quelli di esercizio abusivo della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'art. 445 cod. pen., sussiste un rapporto di specialità, in quanto chi commercia farmaci e sostanze dopanti in difetto della prescritta abilitazione professionale realizza altresì, con la medesima condotta, il compimento di attività riservate alla professione di farmacista, ulteriormente ponendo in essere, qualora le sostanze medicinali non corrispondano in specie, qualità o quantità alle ordinazioni mediche, il comportamento sanzionato dal predetto art. 445 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)