Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 232559 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitti di cui all'art. 9 legge n. 376 del 2000 - Commercio di sostanze dopanti - Delitti di esercizio abusivo della professione di farmacista e di somministrazione di medicinali in difformità dalle indicazioni terapeutiche - Rapporto di specialità.
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Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art.9, comma settimo, legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 cod. pen.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 cod. pen. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 29/11/1995 num. 522, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)