Sez. 2, Sentenza n. 2457 del 21/10/1977 Ud. (dep. 04/03/1978) Rv. 138179 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO MEDICO - POSSIBILITA DI AVVALERSI DELL'OPERA DI TECNICI SPECIALIZZATI - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PERITO MEDICO - POSSIBILITA DI AVVALERSI DELL'OPERA DI TECNICI SPECIALIZZATI - LIMITI.*
Il perito medico e tenuto a compiere direttamente le indagini diagnostiche occorrenti per la formazione del suo responso, ma puo utilizzare l'opera di tecnici specializzati, in possesso di particolari apparecchiature, per la acquisizione dei dati necessari per le indagini, purche non percepisca acriticamente detti dati, ma li esamini e valuti con piena discrezionalita ed indipendenza di giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)