Sez. 1, Sentenza n. 52030 del 05/10/2017 Cc. (dep. 14/11/2017) Rv. 271407 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ex art. 35-ter ord. pen. - Ricorso per cassazione del detenuto - Diritto dell'Avvocatura dello Stato a ricevere la notifica del ricorso in qualità di domiciliataria del Ministero della Giustizia - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'Avvocatura dello Stato non ha il diritto a ricevere la notifica del ricorso per cassazione avverso il diniego del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., dall'interessato al tribunale di sorveglianza in qualità di domiciliataria del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non essendo detto adempimento previsto dalla legge ed essendo assicurate le esigenze di difesa dell'amministrazione dall'avviso dell'udienza e dalla possibilità di prendere visione degli atti. (In motivazione la Corte ha affermato che l'applicazione della norma invocata comporterebbe un ostacolo all'attuazione del rimedio che è regolato secondo il rito penale, prevedendo come principale modalità satisfattiva la riduzione della pena da espiare).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)