Sez. 1, Sentenza n. 9658 del 19/10/2016 Cc. (dep. 27/02/2017) Rv. 269308 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 - Ter ord. pen. - Attualità del pregiudizio - Sussistenza - Necessità - Esclusione - Natura del rimedio - Applicabilità alle violazioni anteriori al 26 giugno 2014 - Sussistenza - Prescrizione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Poichè il reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è uno strumento di riparazione di natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria di accoglibilità della domanda, essendo sufficiente il solo stato di detenzione, ed il suo fondamento non risiede nella legge ordinaria che lo ha introdotto, ma direttamente nella CEDU, di tal che la domanda, con la quale si prospetta una violazione del divieto di sottoporre un soggetto detenuto a trattamenti inumani o degradanti, è ammissibile anche per i pregiudizi subiti anteriormente al 26 giugno 2014.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)