Sez. 2, Sentenza n. 3081 del 15/02/2005 (Rv. 586436 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | In genere.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO
Qualora nel giudizio di divisione dell' asse ereditario relitto dal genitore uno dei condividenti invochi il credito relativo al rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze del "de cuius" , la relativa domanda, rientrando nell'ambito delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ. , è devoluta alla competenza del pretore prima e del tribunale poi in funzione di giudice del lavoro essendo al riguardo irrilevante il sopravvenuto decesso del debitore, atteso che, restandone immutata la natura, i crediti in oggetto - una volta accertati dal giudice competente - saranno considerati crediti verso l'eredità, ripartibili fra gli eredi, secondo quanto previsto dall'art. 752 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 752, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)