diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1070 del 14/02/1980 (Rv. 404550 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - AZIONE ESECUTIVA DELLA FINANZA DIRETTA A FAR VALERE NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IL PRIVILEGIO SPECIALE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404550-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - AZIONE ESECUTIVA DELLA FINANZA DIRETTA A FAR VALERE NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IL PRIVILEGIO SPECIALE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 97 del RD 30 dicembre 1923, n 3269, e 21 e 22 del DL Cps 5 settembre 1947, n 1173, l'Azione esecutiva della finanza diretta a far valere, nei confronti del terzo acquirente del bene, il privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, per la riscossione della soppressa imposta di negoziazione, si estingue per decadenza nel termine di cinque anni previsto dall'art 21 citato, computabile dal giorno in cui il pagamento fu eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito. (Conf 3388/73, mass n 367332).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 05/09/1947 num. 1173 art. 21, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 05/09/1947 num. 1173 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)