Sez. 4, Sentenza n. 48573 del 03/12/2009 Ud. (dep. 18/12/2009) Rv. 245800 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Attività svolte in luogo oggettivamente pericoloso - Obbligo di garanzia - Attenuazione - Esclusione - Fattispecie in tema di rischio di interferenza tra l'attività lavorativa e cavi dell'alta tensione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Non può andare esente da colpa il datore di lavoro, che facendo svolgere l'abituale attività lavorativa in un luogo oggettivamente pericoloso, a causa del rischio di contatto tra cavi dell'alta tensione e le funi metalliche per il sollevamento di oggetti mediante gru, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso, sia attivandosi per lo spostamento o l'interramento della linea elettrica sia esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)