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Sez. 4, Sentenza n. 7661 del 17/11/2005 Ud. (dep. 03/03/2006) Rv. 233396 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività pericolose consentite - Obbligo di garanzia - Attenuazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233396-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la Corte ha peraltro escluso che l'autorizzazione dell'Ente locale all'esecuzione dei lavori assolvesse il titolare dell'impresa, destinatario di tale autorizzazione, dagli obblighi di prevenzione stabiliti dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)