Sez. L, Sentenza n. 9542 del 22/12/1987 (Rv. 456622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PREDISPOSIZIONE DI TURNI LAVORATIVI PER IL MANTENIMENTO IN ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI ANCHE DI DOMENICA - LICEITÀ - ATTRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL RIPOSO SETTIMANALE IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE DIVERSA DA QUELLA EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - DECORRENZA DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA NEL LAVORO A SQUADRE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ALTERNANZA UNIFORME DEL LAVORO E DEL RIPOSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PREDISPOSIZIONE DI TURNI LAVORATIVI PER IL MANTENIMENTO IN ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI ANCHE DI DOMENICA - LICEITÀ - ATTRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL RIPOSO SETTIMANALE IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - CONDIZIONI - DECORRENZA DEL RIPOSO SETTIMANALE DIVERSA DA QUELLA EX ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 370 DEL 1934 - DECORRENZA DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA NEL LAVORO A SQUADRE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ALTERNANZA UNIFORME DEL LAVORO E DEL RIPOSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Anche in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 102 del 1976 e n. 23 del 1982), deve ritenersi lecita -in considerazione delle particolari esigenze di determinate attività produttive- la predisposizione di turni lavorativi che consentono di mantenere attivi gli impianti anche di domenica, con la conseguente attribuzione ai dipendenti impegnati nel lavoro in tale giornata del riposo in un diverso giorno della settimana, purché esso cada nello spazio di sette giorni e cioè dopo non più di sei giorni consecutivi di lavoro. Inoltre, detto riposo settimanale può avere una decorrenza diversa rispetto a quella ("da una mezzanotte all'altra") prevista come normale dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e, per quanto concerne in particolare il lavoro a squadre, può decorrere (ai sensi del terzo comma dello stesso articolo) dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, sempreché sia nel contempo mantenuta integra -sia nel giorno che precede sia in quello che segue le ventiquattr'ore di cui il riposo settimanale consta- la durata del riposo giornaliero, al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce, attese l'inderogabilità e l'infungibilità di entrambe le forme di riposo, senza, peraltro, essere prescritta una alternanza costantemente uniforme del lavoro e del riposo. (V 4760/87, mass n 453413; (V 701/85, mass n 438906; (V 3629/83, mass n 428517).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)