Sez. L, Sentenza n. 3629 del 25/05/1983 (Rv. 428517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA - DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO A SQUADRA - DECORRENZA - DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA - DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO A SQUADRA - DECORRENZA - DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
La regola della normale coincidenza del riposo settimanale con la domenica e della sua decorrenza da una mezzanotte all'altra può subire deroghe in considerazione delle particolari esigenze di determinate attività produttive, purché non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo ogni sei lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto senza compromissione dell'autonomo godimento di quello giornaliero. In particolare, detta decorrenza, per il lavoro a squadra (art. 3 comma terzo legge 22 febbraio 1934 n. 370), può avere inizio dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, a condizione che sia nel contempo mantenuta integra la durata del riposo giornaliero, sia nei due giorni immediatamente precedente e successivo a quello di riposo settimanale, sia nell'arco della intera settimana, nel cui ambito il risultato dell'autonomo godimento di entrambe le forme di riposo può ritenersi conseguito quando non solo il totale complessivo delle ore di pausa dalla prestazione coincida con la somma di quelle destinate rispettivamente all'uno o all'altro, ma possa anche escludersi che siffatto risultato complessivo sia stato ottenuto suddividendo in più frazioni il riposo settimanale, che deve essere invece unitariamente goduto, senza incidere sul normale atteggiarsi di quello giornaliero, non ostando la sopra ricordata norma ed un'organizzazione dei riposi settimanali e giornalieri e dei turni finalizzata al conseguimento di tale risultato anche senza una alternanza uniforme di lavoro e riposo. (V 1482/83, mass n 426309; (V 622/82, mass n 418381; (V 5148/78, mass n 394898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)