Sez. 3, Sentenza n. 6564 del 04/05/1982 Ud. (dep. 02/07/1982) Rv. 154431 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO CONSUNTIVO DEL REATO.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO CONSUNTIVO DEL REATO.*
Il reato di lottizzazione abusiva commesso mediante il frazionamento di un'area fabbricabile in particelle suscettibili di utilizzazione a scopo edilizio, si perfeziona con la vendita di singoli lotti, anche se successivamente gli edifici verranno costruiti da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione. (Conf mass n 143773).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 lett. C CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)