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Sez. 3, Sentenza n. 8398 del 30/05/1984 Ud. (dep. 10/10/1984) Rv. 166029 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI - REATO PERMANENTE - È TALE - MOMENTO CONSUMATIVO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166029-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI - REATO PERMANENTE - È TALE - MOMENTO CONSUMATIVO - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*

Il reato di lottizzazione abusiva è reato permanente e si perfeziona, cessando la permanenza, con il compimento degli Atti relativi (divisione del fondo, vendita dei lotti, realizzazione di opere di urbanizzazione), indipendentemente dalla costruzione, nei singoli lotti, degli edifici progettati. Tale costruzione, di norma opera di terzi, se a sua volta abusiva, costituisce un reato autonomo non necessariamente attribuibile a titolo di concorso al lottizzatore. (applicazione ai fini del computo della prescrizione, decorrente dall'ultimo degli Atti propri del lottizzatore). (V mass n 152054; (V mass n 154413; (V mass n 156635; (Conf mass n 154431; (Conf mass n 156628; (Conf mass n 156634).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)