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Sez. 4, Sentenza n. 25901 del 21/04/2009 Cc. (dep. 19/06/2009) Rv. 244226 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Liquidazione dell'indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244226-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione per ingiusta detenzione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento ma non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità, a meno che, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. (Nel caso di specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva motivato una sensibile decurtazione dell'indennizzo calcolato sulla base del parametro aritmetico esclusivamente in ragione del fatto che l'istante era rimasto latitante per oltre due anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)