Sez. 4, Sentenza n. 40926 del 02/10/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241481 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Determinazione dell'indennizzo - Tripartizione dell'importo massimo liquidabile - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità' il giudice è vincolato esclusivamente a non superare il tetto massimo normativamente stabilito, ma non è tenuto a ripartire proporzionalmente tale importo tra le tre voci di danno elencate dall'art. 643 cod. proc. pen., né può fissare per le stesse un ulteriore limite individuato nella terza parte di quello massimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)