Sez. 1, Sentenza n. 565 del 15/01/2010 (Rv. 611285 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Ragioni - Divieto di rientro per pregressa espulsione - Obbligo di traduzione - Modalità - Traduzione del verbale di notificazione del provvedimento espulsivo - Sufficienza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema d'impugnazione dell'espulsione amministrativa, disposta per la violazione del divieto di rientro posto a carico dello straniero già colpito da pregresso provvedimento espulsivo, nel giudizio avverso la seconda espulsione, può essere dedotta come motivo d'opposizione la non conoscibilità del divieto di rientro "ex lege" contenuta nel primo decreto espulsivo, restando invece precluso al giudice di pace il potere di dichiarare l'invalidità del provvedimento presupposto, divenuto inoppugnabile, sulla base della valutazione d'insufficienza della traduzione del verbale di notificazione relativo al primo provvedimento, in quanto, al contrario, l'obbligo di traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario od, in caso di attestata impossibilità, in una delle lingue veicolari (inglese, francese e spagnolo), così come previsto dall'art. 13, settimo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è validamente adempiuto mediante la traduzione del predetto verbale, cui va riconosciuta la qualità di atto idoneo a consentire un'adeguata difesa ed a rendere edotto il destinatario del divieto di rientro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)