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Sez. 1, Sentenza n. 3526 del 10/04/1999 (Rv. 525184 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Castelletto avente ad oggetto "anticipazioni R. B. s. b.f." regolato in conto corrente - Nozione - Differenza dall'apertura di credito- Carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente fallito - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525184-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Le operazioni di "castelletto", anche quando abbiano ad oggetto le cd. "anticipazioni R. B. s. b. f." (invece che lo sconto in senso tecnico di titoli) non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma impegnano la banca ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie che l'affidatario presenterà. Sicché, in quest'ipotesi, ancorché il "castelletto" sia regolato in conto corrente, il fido non rappresenta (diversamente dall'apertura di credito) l'ammontare delle somme di cui il correntista può disporre (le quali saranno costituite e determinate, invece, solo dagli accreditamenti in concreto effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli, gli effetti o le ricevute bancarie presentati dal cliente. Con la conseguenza che l'esistenza di un fido per l'accredito di ricevute bancarie "s. b. f." o lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, che sia poi, eventualmente, fallito, su tale conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)